Il Nostro Statuto
ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno 1990 millenovecentonovanta addì 6 sei aprile In Bologna, via Massarenti n. 11.
Davanti a me dr. Maria Antonietta Ventre Notaio del Collegio Notarile di Bologna con residenza in Minerbio sono presenti i signori:
- FEDERICI ssa SILVANA nata ad Ascoli Piceno il 9 ottobre 1952, residente a Bologna in via degli Orti n. 16, medico chirurgo pediatra,
- CACCIARI ALFREDO nato a Bologna il 12 giugno 1946, residente a Bologna, via Garofalo n. 2 medico chirurgo pediatra,
- APPIGNANI ANTONINO nato a Silvi Marina TE il 12 novembre 1948, residente a Bologna, via Castiglione n. 49, medico chirurgo pediatra,
- CECCARELLI PIER LUCA nato a Forli’ il 29 ottobre 1957, residente a Bologna in via degli Orti n. 16, medico chirurgo pediatra,
- DE CASTRO ROBERTO nato a Lecce il 16 ottobre 1949, residente a Bologna via Zuccherini Alvisi n. 5, medico chirurgo pediatra,
- DOMINI REMIGIO nato a Siena il giorno 8 febbraio 1931, residente a Bologna via S.Domenico n. 11, professore ordinario di Clinica Chirurgica Pediatrica nell’Università di Bologna,
- LIMA MARIO nato a Catania il 29 giugno 1955, residente a Bologna, Galleria Cavour n. 3, medico chirurgo pediatra,
- MESSINA PAOLO nato a Torino il 13 settembre 1953, residente a Bologna in via Murri 91, medico chirurgo pediatra,
- ROSSI FABIO nato a Malo VI il 26 dicembre 1951, residente a Bologna in via Mezzofanti n. 28, medico chirurgo pediatra,
- CASTELLI VILMA nata a Malalbergo BO il 6 agosto 1947, residente a Pianoro Bo via Riposto La Costa n. 35, impiegata,
- ZUCCHINI FRANCO nato a Ferrara il 17 agosto 1948, residente a Ferrara in via Medini 9, perito industriale,
- BARZAGHI WILMA MARIA nata a Monza il 26 maggio 1952 ed ivi residente in via P.Maroncelli n. 12, commerciante,
- MARINELLI VITO nato a Taranto il giorno 11 ottobre 1951, RESIDENTE A Zola Predona BO via E.Berlinguer n. 29, agente di assicurazione,
- MARONI RAFFAELE nato a Cesena il 6 ottobre 1946 residente a Cesena in via XXV aprile n. 210, commerciante,
- MORANDI ADOLFO nato a Modena il 19 febbraio 1952, residente a Modena in via M.Polo n. 123, commercialista,
- POMPILI FLORA BRUNA nata a Mauro Pascoli FO il 18 marzo 1949, residente a Belluria FO in via Torre n. 107, insegnante,
- LUCCHETTI VIVIANA nata a Giovanni in Marignano il 14 maggio 1950, residente a Cattolica in via Ventina n. 3/A, casalinga,
- BARNI GIULIANO FRANCO nato a Monza MI il 18 marzo 1948, residente a Monza in via Maroncelli n. 12, impiegato,
comparenti delle cui identità personali io Notaio sono certo i quali avendo i requisiti di legge, rinunciando, d’accordo tra loro e con me Notaio, all’assistenza dei testimoni in quest’atto mediante il quale convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1
I comparenti dichiarano i costituire, come costituiscono, un’associazione denominata: “AMACI” – ASSOCIAZIONE GENITORI BAMBINI MALFORMATI CONGENITI –
ART. 2
La Associazione ha sede in Bologna, attualmente presso l’Istituto di Clinica Chirurgica Pediatrica dell’Università di Bologna, via Massarenti n. 11.
ART. 3
La Associazione ha lo scopo:
di migliorare l’assistenza ai bambini portatori di malformazioni congenite attraverso:
- acquisto di apparecchiature mediche;
- istituzioni di borse di studio
- miglioramento dell’assistenza domiciliare ai piccoli pazienti attraverso la pubblicazione di materiale illustrativo, eminentemente pratico (gestione di stomie, esecuzione di cateterismi, medicazioni, etc;) ; e corsi di aggiornamento per i genitori;
- eliminazione dei “disagi” soprattutto dovuti alla lontananza del centro di residenza dal centro ospedaliero (viaggi, appartamenti uso foresteria in Bologna);
- di promuovere la ricerca intesa come migliore conoscenza delle malformazioni congenite sia attraverso aggiornamento scientifico si attraverso il perfezionamento della diagnosi prenatale delle malformazioni stesse.
ART. 4
L’Associazione è retta dallo Statuto che, firmato dai comparenti e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera “A” perché ne formi parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per dispensa avuta dai comparenti.
ART. 5
I presenti, riuniti in assemblea, procedono alla nomina dei Componenti il Consiglio direttivo. Risultano eletti all’unanimità:
prof. Remigio Domini, dott.Alfredo Cacciari, dott. Silvana Federici, Barni Giuliano Franco, Vilma Castelli, Adolfo Moranti.
Presidente è il Sig. Giuliano Franco Barni, Vice Presidente è la dott.ssa Silvana Federici, Tesoriere è il dott. Alfredo Cacciari.
Segretario è la Sig.ra Vilma Castelli.
Revisore dei Conti risulta eletto il Sig. Adolfo Moranti. Tutti i presenti accettano la carica.
Quindi il Consiglio nomina membri del Comitato Scientifico i Signori: Pompili Flora Bruna, Domini prof. Remigio, Appignani dott. Antonino, Cacciari dott. Alfredo, De Castro dott. Roberto, Ceccarelli dott. Pier Luca, Federici dott.ssa Silvana, Lima dott. Mario, Messina dott. Paolo, Rossi dott. Fabio.
ART. 6
Viene quindi determinata la quota annuale per i soci fondatori in lire 150.000= (centocinquantamila). Risulta pertanto un fondo iniziale di lire 2.700.000.= (deuemilionisettecentomila).
ART. 7
Le spese del presente atto, sua registrazione, annesse e dipendenti sono a carico dell’Associazione. Richiesto io Notaio ho redatto ho quest’atto scritto in gran parte a macchina da persona di mia fiducia e per il resto di mia mano su due fogli per pagine intere sette e parte dell’ottava, e da me letto ai comparenti che lo hanno approvato e confermato. F.ti : Silvana Federici – Alfredo Cacciari – Antonio Appignani – Pier Luca Ceccarelli – Roberto de Castro – Moranti Adolfo – Remigio Domini – Pompili Flora Bruna – Mario Lima – Viviana Lucchetti – Paolo Messina – Giuliano Barni Franco – Fabio Rossi – Vilma Castelli – Franco Zucchini – Maroni Raffaele – Barzaghi Wilma Maria – Marinelli Vito – dr. Maria Antonietta ventre Notaio .
……………………………………………………………………………………
Allegato A ) al n. 11428 DI FASCICOLO.
STATUTO
Della Associazione “ AMACI “ ASSOCIAZIONE GENITORI BAMBINI MALFORMATI CONGENITI.
DENOMINAZIONE – SCOPO
Art. 1
E’ costituita una libera Associazione di Genitori di bambini con malformazioni congenite, ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile, denominata: “AMACI” Associazione Genitori Bambini Malformati Congeniti.
A tale associazione hanno aderito i Chirurghi che prestano la loro attività presso la sopra richiamata Clinica Chirurgica Pediatrica.
Art. 2
L’Associazione ha per scopo:
1) di migliorare l’assistenza ai bambini portatori di malformazioni congenite, attraverso
- acquisto di apparecchiature mediche;
- istituzioni di borse di studio
- miglioramento dell’assistenza domiciliare ai piccoli pazienti attraverso la pubblicazione di materiale illustrativo, eminentemente pratico (gestione di stomie, esecuzione di cateterismi, medicazioni, ) e corsi di aggiornamento per i genitori:
- eliminazione dei “disagi” soprattutto dovuti alla lontananza del centro di residenza dal centro ospedaliero (viaggi, appartamenti uso foresteria in Bologna
- di promuovere la ricerca intesa come migliore conoscenza delle malformazioni congenite sia attraverso aggiornamento scientifico sia attraverso il perfezionamento della diagnosi prenatale delle malformazioni stesse.
Art. 3
E’ escluso dalle finalità dell’Associazione qualsiasi scopo di lucro.
Art. 4
L’Associazione ha sede in Bologna presso l’Istituto di Clinica Chirurgica Pediatrica dell’Università di Bologna – via Massarenti n. 11.
Art. 5
L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 6 – Soci
L’Associazione è costituita da soci fondatori, collaboratori e ordinari. Sono soci fondatori le persone che hanno partecipato alla costituzione.
Sono soci collaboratori quelli che vengono ammessi successivamente dal Consiglio Direttivo a seguito di loro domanda, prestando la loro opera per il raggiungimento degli scopi associativi. Sono soci ordinari le persone fisiche o gli enti che contribuiscono alle finalità dell’Associazione mediante un contributo annuo non inferiore all’importo determinato annualmente dal Consiglio per ciascuna categoria. Il Consiglio Direttivo può prevedere – in relazione all’ammontare della quota annuale – diverse categorie di soci ordinari.
I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l’importo delle rispettive quote.
E’ escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso. Il Consiglio ha facoltà di attribuire la qualifica di “amico” dell’Associazione alle persone che, pur senza essere soci, intendendo partecipare al raggiungimento degli scopi dell’Associazione, versino un contributo volontario in denaro.
Art. 7 – Patrimonio
L’Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:
- dalle quote e dai contributi dei Soci;
- dai contributi volontari di persone, enti o società pubbliche e private, che intendono partecipare e contribuire al raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
Art. 8 – Organi
Sono organi dell’Associazione:
- L’Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il tesoriere
- Il Segretario
- Il Revisore dei Conti
- Il Comitato Scientifico Tutte le Cariche sono gratuite. Assemblea
Art. 9
L’Assemblea è costituita dai Soci fondatori, collaboratori ed ordinari ed è convocata almeno una volta all’ anno dal Presidente entro la fine del mese di maggio.
L’Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
Art. 10
Le convocazioni dell’Assemblea sono fatte mediante avviso pubblicato sul Notiziario che viene spedito a ciascuno dei soci e affisso presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data stabilita.
Art. 11
Sono di competenza dell’Assemblea:
- l’approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta dall’Associazione;
- l’approvazione del rendiconto del Tesoriere;
- la nomina del Consiglio Direttivo;
- la nomina del Revisore dei Conti;
- le altre delibere attinenti all’attività dell’Associazione, ad essa sottoposte dal Consiglio;
- le eventuali modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione. Art. 12
Ogni socio, quale che ne sia la categoria, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o rappresentanza di almeno la metà del numero complessivo dei soci ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati,
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, salvo per le elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.
Il Presidente ha la facoltà di indire le Assemblee anziché mediante riunione dei soci, mediante referendum per corrispondenza. In tale caso le deliberazioni si riterranno approvate quando vi sia il consenso della maggioranza assoluta dei soci che abbiamo risposto entro il termine stabilito nell’invito, qualunque sia il numero dei soci.
Art. 13
Per le modifiche al presente statuto o per lo scioglimento dell’Associazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci votanti, in regola con le quote sociali.
Art. 14 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di sei membri eletti dall’Assemblea di cui almeno tre eletti tra i soci fondatori oppure tra i candidati da loro proposti e gli altri eletti tra i soci collaboratori ed ordinari.
Il Consiglio dura in carica tre anni, i Consiglieri sono rieleggibili. In caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell’esercizio è in facoltà del Consiglio stesso di cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino alla prossima Assemblea.
Il Consiglio, ove non vi abbia già provveduto l’Assemblea, nomina fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere nonché un Segretario che può essere anche persone estranea al Consiglio.
Le riunioni sono convocate con avviso contenente l’ordine del giorno spedito almeno cinque giorni prima dell’adunanza (salvi i casi di urgenza) e sono presieduti dal Presidente o, in mancanza, da persona designata dagli intervenuti.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle riunioni verrà redatto un verbale a cura del Segretario.
Art. 15
Al Consiglio è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, la promozione e l’organizzazione dell’attività sociale, l’erogazione dei mezzi di cui dispone l’Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto.
Il Consiglio determina l’ammontare delle quote sociali.
Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri. Il Consiglio può stabilire un regolamento dell’Associazione e modificarlo.
Il Consiglio decide come erogare eventuali avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio, destinandoli entro l’anno successivo ai fini della Associazione.
Art. 16 – Presidente
Al Presidente, ed in sua assenza od impedimento al Vice Presidente, spetta la legale rappresentanza dell’Associazione, con firma libera, con facoltà di nominare procuratori alle liti o ad negozia.
Art. 17 – Tesoriere
Il Tesoriere riferisce annualmente all’Assemblea sulla gestione economica dell’Associazione e compila il rendiconto al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 18 – Segretario
Il Segretario cura la esecuzione delle delibere del Consiglio e la gestione ordinaria dell’Associazione. Esercita le altre funzioni eventualmente delegate dal Consiglio o dal suo Presidente.
Art. 19 – Revisore dei Conti
Il Revisore dei Conti è eletto dall’Assemblea, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. Egli ha il compito di verificare il bilancio predisposto dal Consiglio alla chiusura dell’esercizio sociale al 31 dicembre di ogni anno riferendone all’Assemblea; ha inoltre il controllo contabile dell’Associazione.
Art. 20 – Il Comitato Scientifico
Il Consiglio nomina – tra persone particolarmente qualificate nell’ambito dello studio e terapia delle malformazioni – un Comitato Scientifico determinandone il numero dei componenti di cui almeno tre scelti tra i soci fondatori.
Il Comitato Scientifico dura in carica per il periodo di tre anni ed i suoi componenti possono essere rinominati.
Le deliberazioni del Comitato scientifico, per essere valide, debbono essere approvate dalla maggioranza dei suoi componenti, con almeno tre voti favorevoli dei Soci fondatori che lo compongono.
Il Comitato Scientifico nomina i propri Presidente e Vice Presidente. Spetta al Presidente del Comitato Scientifico, o in caso di suo impedimento al Vice Presidente, convocARE IL Comitato Scientifico quando lo ritenga opportuno o ne sarà fatta richiesta scritta da almeno cinque dei suoi componenti.
Il Comitato Scientifico propone le attività di ricerca legate ai fini dell’Associazione e ne verifica la realizzazione.
Scioglimento.
Art. 21
In caso di scioglimento dell’Associazione, o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto per gli scopi dell’Associazione o per finalità analoghe o complementari, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai Soci.
F.ti Silvana Federici – Alfredo Cacciari – Antonio Appignani – Pier Luca Ceccarelli – Roberto De Castro – Remigio Domini – Mario Lima – Paolo Messina – Fabio Rossi – Vilma Castelli – Franco Zucchini – Barzaghi Wilma Maria – Marinelli Vito – Moranti Adolfo – Pompili Flora Bruna – Viviana Lucchetti – Giuliano Barni Franco – Maroni Raffaele – M.A. Ventre .
VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE REPUBBLICA ITALIANA
Cinque settembre millenovecentonovantasei in Monza nel mio studio, alle ore quindici; aventi a me Leonardo Trotta Bruno, con studio in corso Milano 46, iscritto al collegio Notarile di Milano; senza l’assistenza dei testimoni, per avervi il comparente rinunziato col mio consenso;
E’ PRESENTE
BARNI Giuliano Franco, consulente, nato a Monza il 18 marzo 1948, domiciliato presso la sede sociale.
Della cui identità personale io Notaio sono certo.
Il comparente dichiara che in questo giorno, a quest’ora e in questo luogo si è riunita in seconda convocazione l’assemblea straordinaria della associazione non riconosciuta “AMACI – ASS.GENITORI BAMBINI MALFORMATI CONGENITI “con sede in Bologna, via Massarenti 11, presso l’Istituto di Clinica Chirurgica Pediatrica dell’Università di Bologna, codice fiscale e partita IVA n. 92025280378, convocata con lettera inviata il 10 giugno 1996, per discutere sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
- Modifica degli articoli 6,13 e 14 dello Statuto;
- Varie ed
Assume la presidenza, su designazione dell’assemblea, il comparente, il quale mi chiede di redigere il presente verbale. Aderendo io Notaio, do atto di quanto segue.
Il Presidente constata e dà atto che sono presenti in proprio e per delega n. 50 associati in regola con le quote sociali e il consiglio direttivo nella sua persona, essendo assenti giustificati i consiglieri sigg. Federici Silvana, Rossi Fabio, Domini Remigio, Ceccarelli PierLuca e Cacciari Alfredo, per cui l’assemblea è validamente costituita per deliberare sul citato ordine del giorno. Passando a trattare l’argomento all’ordine del giorno il presidente illustra all’assemblea i motivi che consigliano di modificare gli articoli 6, 13, 14 dello Statuto, così come richiesto dall’assessorato alle politiche sociali della Regione Emilia- Romagna.
L’Assemblea, dopo breve discussione, all’unanimità delibera:
Di modificare come segue gli articoli 6, 13, 14 dello Statuto sociale;
ART. 6 – L’Associazione è costituita da soci fondatori, collaboratori e ordinari. Sono soci fondatori le persone che hanno partecipato alla costituzione.
Sono soci collaboratori quelli che vengono ammessi successivamente dal Consiglio Direttivo a seguito di loro domanda, prestando la loro opera per il raggiungimento degli scopi associativi. Sono soci ordinari le persone fisiche che contribuiscono alle finalità dell’Associazione mediante un contributo annuo non inferiore all’importo determinato annualmente dal Consiglio per ciascuna categoria.
Il Consiglio Direttivo può prevedere – in relazione all’ammontare della quota annuale – diverse categorie di soci ordinari.
I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l’importo delle rispettive quote.
E’ escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso. Il Consiglio ha facoltà di attribuire la qualifica di “amico” dell’Associazione alle persone o enti che, pur senza essere soci, intendono partecipare al raggiungimento degli scopi dell’Associazione, versino un contributo volontario in denaro.
Su iniziativa del Consiglio Direttivo sono esclusi dall’Associazione i soci che mantengono un comportamento non conforme al presente statuto o alle deliberazioni assunte dagli organi direttivi, o che, in vari modi, arrechino danno morale o materiale all’Associazione stessa.
L’esclusione dovrà essere sempre motivata.
ART. 13 – Per le modifiche al presente statuto è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci votanti, in regola con le quote sociali.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione dell’eventuale residuo patrimonio, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti (¾) di tutti i soci.
ART. 14 – Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di sei membri eletti tra i soci dell’Assemblea.
Il Consiglio dura in carica tre anni.
I Consiglieri sono rieleggibili. In caso di cessazione di un consigliere nel corso dell’esercizio è in facoltà del Consiglio stesso di cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino alla prossima assemblea, facendo ricorso al primo dei non eletti.
Il Consiglio, ove non vi abbia già provveduto l’assemblea, nomina fra i suoi membri il Presidente, il Vice residente ed il Tesoriere nonché un segretario che può essere anche persona estranea al Consiglio.
Le riunioni sono convocate con avviso contenente l’ordine del giorno spedito almeno cinque giorni prima dell’adunanza (salvi i casi di urgenza) e sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, da persona designata dagli intervenuti.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
Delle riunioni verrà redatto un verbale a cura del Segretario.
-di autorizzare il sig. Barni Giuliano Franco ad apportare al presente atto e all’allegato statuto ogni altra aggiunta, modifica e soppressione eventualmente richieste dall’assessorato delle politiche sociali della regione Emilia-Romagna.
Il Comparente mi consegna il testo aggiornato dello statuto che, previa sottoscrizione del comparente stesso e di me Notaio, al presente atto allego sotto la lettera “A”.
Non Essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l’assemblea si scioglie alle ore quindici e venti.
La parte mi dispensa dalla lettura dell’allegato.
Del presente atto, scritto a macchina da me personalmente su due pagine di due mezzi fogli, ho dato lettura al comparente che lo approva…
Firmato: Barni Giuliano Franco
Leonardo TROTTA BRUNO Notaio (vi è il sigillo)
Allegato “A”
Al repertorio n. 52635 E raccolta n. 2955
STATUTO
Della Associazione “AMACI” ASSOCIAZIONE GENITORI BMBINI MALFORMATI CONGENITI.
Art. 1 – DENOMINAZIONE – SCOPO
E’ costituita una libera Associazione di Genitori di bambini con malformazioni congenite, ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile, denominata “AMACI” ASSOCIAZIONE GENITORI BAMBINI MALFORMATI CONGENITI.
A tale associazione hanno aderito i Chirurghi che prestano la loro attività presso la sopra richiamata Clinica Chirurgica pediatrica.
Art. 2
L’Associazione ha per scopo:
- di migliorare l’assistenza ai bambini portatori di malformazioni congenite, attraverso
- a) acquisto di apparecchiature mediche, b) istituzioni di borse di studio, c) miglioramento dell’assistenza domiciliare ai piccoli pazienti attraverso la pubblicazione di materiale illustrativo, eminentemente pratico (gestione di stomie, esecuzioni di cateterismi, medicazioni, ) e corsi di aggiornamento per i genitori;
- d) eliminazione dei “disagi” soprattutto dovuti alla lontananza del centro di residenza dal centro ospedaliero (viaggi, appartamenti uso foresteria in Bologna);
- di promuovere la ricerca intesa come migliorare conoscenza delle malformazioni congenite sia attraverso aggiornamento scientifico sia attraverso il perfezionamento della diagnosi prenatale delle malformazioni stesse.
Art. 3
E’ escluso dalle finalità dell’Associazione qualsiasi scopo di lucro.
Art. 4
L’Associazione ha sede in Bologna presso l’Istituto di Clinica Chirurgica Pediatrica Dell’Università di Bologna – via Massarenti n. 11.
Art. 5
L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 6 – SOCI
L’Associazione è costituita da soci fondatori, collaboratori e ordinari. Sono soci fondatori le Persone che hanno partecipato alla costituzione.
Sono soci collaboratori quelli che vengono ammessi dal Consiglio Direttivo a seguito di loro Domanda, prestando la loro opera per il raggiungimento degli scopi associativi.
Sono soci ordinari le persone fisiche che contribuiscono alle finalità dell’Associazione mediante Un contributo annuo non inferiore all’importo determinato annualmente dal Consiglio per Ciascuna categoria.
Il Consiglio Direttivo può prevedere – in relazione all’ammontare della quota annuale – diverse Categorie di soci ordinari.
I soci non assumono alcuna responsabilità oltre l’importo delle rispettive quote.
E’ escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso. Il Consiglio ha facoltà di attribuire la Qualifica di “amico” dell’Associazione alle persone o enti, pur senza essere soci, intendono Partecipare al raggiungimento degli scopi dell’Associazione, versino un contributo volontario in Denaro.
Su iniziativa del Consiglio Direttivo sono esclusi dall’Associazione i soci che mantengono un Comportamento non conforme al presente statuto o alle deliberazioni assunte dagli organi Direttivi, o che, in vari modi, arrechino danno morale o materiale all’Associazione stessa.
L’esclusione dovrà essere sempre motivata.
Art. 7 – PATRIMONIO
L’Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:
- dalle quote e dai contributi dei soci;
- dai contributi volontari di persone, enti o società pubbliche e private, che intendono partecipare e contribuire al raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
- da eventuali donazioni finalizzate agli scopi dell’Associazione.
Art. 8 – ORGANI
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Revisore dei Conti;
- il Comitato Scientifico; Tutte le cariche sono
Art. 9 – ASSEMBLEA
L’Assemblea è costituita dai Soci fondatori, collaboratori ed ordinari ed è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente entro la fine di maggio.
L’Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
Art. 10
Le convocazioni dell’Assemblea sono fatte mediante avviso pubblicato sul Notiziario che viene spedito a ciascuno dei soci e affisso presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data stabilita.
Art. 11
Sono di competenza dell’assemblea:
- l’approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta dall’Associazione;
- l’approvazione del rendiconto del Tesoriere;
- la nomina del Consiglio Direttivo;
- la nomina del Revisore dei conti;
- le altre delibere attinenti all’attività della Associazione, ad essa sottoposte dal Consiglio;
- le eventuali modifiche dello Statuto e lo scioglimento della
Art. 12
Ogni socio quale che ne sia la categoria, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta.
L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o rappresentanza di almeno la metà del numero complessivo dei soci ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, salvo per le elezioni delle cariche sociali per le quali è sufficiente la maggioranza relativa.
Il presidente ha la facoltà di indire le Assemblee anziché mediante riunione dei soci, mediante referendum per corrispondenza. In tal caso le deliberazioni si riterranno approvate quando vi sia il consenso della maggioranza assoluta dei soci che abbiano risposto entro il termine stabilito nell’invito, qualunque sia il numero dei soci.
Art. 13
Per le modifiche al presente statuto è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci votanti, in regola con le quote sociali.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione dell’eventuale residuo patrimonio, è necessario il voto favorevole di almeno (3/4) di tutti i soci.
Art. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di sei membri eletti tra i soci dell’Assemblea. Il Consiglio dura in carica tre anni.
I consiglieri sono rieleggibili. In caso di cessazione di un consigliere nel corso dell’esercizio è in facoltà del Consiglio stesso di cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino alla prossima assemblea, facendo ricorso al primo dei non eletti.
Il Consiglio, ove non vi abbia provveduto l’assemblea, nomina fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere nonché un segretario chè può essere anche una persona estranea al Consiglio.
Le riunioni sono convocate con avviso contenente l’ordine del giorno spedito almeno cinque giorni prima dell’adunanza (salvi i casi di urgenza) e sono preseduti dal Presidente o, in mancanza, da persona designata dagli intervenuti.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
Delle riunioni verrà redatto un verbale a cura del Segretario.
Art. 15
Al Consiglio è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, la promozione e l’organizzazione dell’attività sociale, l’erogazione dei mezzi di cui dispone l’Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto.
Il Consiglio determina l’ammontare delle quote sociali.
Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri. Il Consiglio può stabilire un regolamento dell’Associazione e modificarlo.
Il Consiglio decide come erogare eventuali avanzi di gestione al fine di ogni esercizio, destinandoli entro l’anno successivo ai fini dell’Associazione.
Art. 16 – PRESIDENTE
Il Presidente, ed in sua assenza od impedimento al Vice Presidente, spetta la legale rappresentanza Dell’Associazione, con firma libera, con facoltà di nominare procuratori alle liti o ad negozia.
Art. 17 – TESORIERE
Il Tesoriere riferisce annualmente all’Assemblea sulla gestione economica dell’Associazione e compila il rendiconto al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 18 – SEGRETARIO
Il Segretario cura la esecuzione delle delibere del Consiglio e la gestione ordinaria dell’Associazione.
Esercita le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio o dal suo Presidente.
Art. 19 – REVISORE DEI CONTI
Il Revisore dei Conti è eletto dall’Assemblea, rimane in carica tre anni ed è rieleggibile. Egli ha il compito di verificare il bilancio predisposto dal Consiglio alla chiusura dell’esercizio sociale al 31 dicembre di ogni anno riferendosi all’Assemblea; ha inoltre il controllo contabile dell’Associazione.
Art. 20 – IL COMITATO SCIENTIFICO
Il Consiglio nomina – tra persone particolarmente qualificate nell’ambito dello studio e terapia delle malformazioni – un Comitato Scientifico determinandone il numero dei componenti di cui almeno tre scelti tra i soci fondatori.
Il Comitato Scientifico dura in carica per il periodo di tre anni ed i suoi componenti possono essere rinominati.
Le deliberazioni del Comitato Scientifico, per essere valide, debbono essere approvate dalla maggioranza dei suoi componenti, con almeno tre voti favorevoli dei Soci fondatori che lo compongono.
Il Comitato Scientifico nomina i propri Presidente e Vice Presidente. Spetta al Presidente del Comitato Scientifico, o in caso di suo impedimento al Vice Presidente, convocare il Comitato Scientifico quando lo ritenga opportuno o ne sarà fatta richiesta scritta da almeno cinque dei suoi componenti.
Il Comitato Scientifico propone le attività di ricerca legate ai fini dell’Associazione e ne verifica la Realizzazione.
SCIOGLIMENTO
Art. 21
In caso di scioglimento dell’Associazione, o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto per gli scopi dell’Associazione o per finalità analoghe o complementari, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci.
Firmato: Barni Giuliano Franco
Leonardo Trotta Bruno Notaio (vi è il sigillo)
La presente copia composta di più fogli è conforme all’originale munito delle prescritte firme Si rilascia per uso di parte
Monza, 11 ottobre 1996